Scala di Berna: Mantenimento del salario in caso di assenza

La scala di Berna è una griglia legale cantonale che fissa la percentuale di salario da mantenere durante assenze per malattia, infortunio o servizio militare/civile. È ancorata alla Legge federale sul lavoro (LLT) e varia secondo il cantone e il contratto collettivo di lavoro (CCL) applicabile. La maggior parte delle PMI rispetta automaticamente gli obblighi tramite la legge cantonale o un CCL.

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La scala di Berna (o « griglia di mantenimento del salario ») definisce quanti giorni di salario a percentuale piena o ridotta dovete garantire a un dipendente durante un'assenza involontaria – principalmente malattia e infortunio.

Originaria del cantone di Berna, questa scala ora si applica nella maggior parte dei cantoni svizzeri, spesso migliorata da un CCL applicabile. I vostri obblighi concreti dipendono dal vostro cantone e da ogni CCL che vincolasse la vostra azienda.

Quando si applica la scala di Berna

La scala di Berna entra in vigore quando un dipendente non può lavorare per malattia, infortunio non-professionale, o assenza per servizio militare o civile. Non copre le ferie, il congedo di maternità o le sospensioni disciplinari.

La Legge federale sul lavoro (LLT, articoli 324–329) stabilisce standard minimi. La maggior parte dei cantoni e dei CCL li integrano o li superano. I vostri obblighi concreti sono prima determinati dal diritto cantonale, poi da ogni CCL applicabile alla vostra azienda.

  • Malattia o infortunio (non-professionale): tipicamente 3 giorni nel 1º anno, poi scaglionato per anzianità di servizio
  • Infortunio professionale: generalmente coperto dall'assicurazione infortuni obbligatoria (LAINF)
  • Servizio militare o civile: minimo legale, spesso 3 giorni all'anno
  • Congedo di maternità: disciplinato separatamente (almeno 14 settimane all'80% del salario secondo il diritto federale)
  • Lutto in famiglia: 1–3 giorni secondo il cantone e la politica aziendale
  • Convocazione giudiziale o giuria: diritto all'assenza; regole di salario diverse per cantone

I vostri obblighi come datore di lavoro

Dovete mantenere il salario (interamente o alla percentuale fissata dalla scala di Berna del vostro cantone) per il numero di giorni richiesto. Il mancato rispetto può dar luogo a reclami secondo la LLT o il diritto cantonale.

Documentate chiaramente le assenze e monitorate i tassi di mantenimento per ogni dipendente. Se la vostra azienda è vincolata da un CCL, esso prevale sul minimo legale – spesso con condizioni più favorevoli. Consultate la vostra associazione professionale o un avvocato specializzato in diritto del lavoro.

  • Versate almeno la percentuale prevista dal cantone per il numero di giorni obbligatori
  • Se siete vincolati da un CCL: rispettate la sua griglia di mantenimento, generalmente più generosa del minimo legale
  • Documentate chiaramente il tipo, la durata e l'importo versato durante ogni assenza
  • Richiedete un certificato medico a partire dal 3º giorno di malattia, o prima secondo la vostra politica
  • Non deducete gli importi di mantenimento da ferie o bonus futuri
  • Verificate annualmente il vostro diritto cantonale e ogni CCL applicabile – le griglie si aggiustano talvolta

L'errore più comune

Molti founder di PMI presumono che la scala di Berna sia identica dappertutto in Svizzera, oppure che una semplice percentuale (p.es. « 80% per 3 giorni ») si applichi universalmente. In realtà, la scala dipende fortemente dal cantone, dall'anzianità e da un eventuale CCL.

Secondo errore frequente: trattare le assenze per malattia come ferie, o utilizzarle per giustificare una riduzione di salario. Il diritto svizzero richiede il mantenimento integrale del salario durante le assenze qualificanti; una detrazione successiva è illegittima. In caso di dubbio, consultate un avvocato specializzato prima di modificare la vostra politica di assenze.

  • Presupporre che la vostra scala di Berna sia identica a quella di un concorrente in un altro cantone
  • Versare meno della percentuale richiesta dal cantone o dal CCL in caso di malattia
  • Non distinguere fra infortunio professionale (coperto da LAINF) e malattia non-professionale
  • Richiedere un certificato medico prima del 3º giorno senza aver documentato per iscritto questa politica
  • Deducete gli importi di mantenimento dal salario finale o bonus alla fine del rapporto di lavoro
  • Non aggiornare la vostra politica quando il diritto cantonale o i tassi CCL cambiano

Domande frequenti

Devo versare il 100% del salario durante i primi tre giorni di malattia?
No. La maggior parte dei cantoni richiede l'80% del salario per i primi 3 giorni. Alcuni cantoni (p.es. Zurigo, Ginevra) hanno regole leggermente diverse. La vostra scala di Berna cantonale specifica e ogni CCL applicabile determinano la percentuale esatta e il numero di giorni. Informatevi presso il vostro ufficio cantonale o la vostra associazione professionale.
Che cosa accade se un dipendente si assenta più a lungo di quanto previsto dalla scala di Berna?
Una volta esauriti i giorni obbligatori, generalmente non siete tenuti a continuare il versamento. Tuttavia, un'assenza prolungata può attivare altri obblighi (protezione dell'impiego, assicurazione invalidità) secondo il cantone e la durata. Consultate un avvocato se l'assenza supera i 30 giorni.
La scala di Berna si applica se la mia azienda è vincolata da un CCL?
Sì, ma il CCL generalmente prevale sulla scala di Berna – spesso con condizioni più favorevoli (più giorni, percentuali più alte, scaglionamento più rapido). Dovete rispettare la norma più favorevole al dipendente. Leggete il vostro CCL attentamente.

Informazioni generali per i datori di lavoro svizzeri, non consulenza legale. Fai verificare da un legale tutto ciò che ha conseguenze giuridiche.

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