Indennità di maternità (Mutterschaftsentschädigung)

L'indennità di maternità è un'indennità di 14 settimane gestita dal regime federale di compensazione delle perdite di guadagno. Le madri ricevono l'80% del reddito medio assicurato. Il datore di lavoro non paga direttamente l'indennità, ma deve continuare i contributi sociali. Il sistema è obbligatorio per tutti i dipendenti con reddito annuale superiore a CHF 7'450.

Disponibile anche inEnglishDeutschFrançais

Quando una collaboratrice partorisce, entra in un periodo legale di congedo retribuito. Durante questo tempo, riceve un'indennità dal governo federale—una percentuale del suo salario—e il suo contratto di lavoro continua. Questa prestazione è obbligatoria e si applica uniformemente in tutti i cantoni.

L'indennità è pagata dal regime federale di compensazione delle perdite di guadagno, non direttamente dalla vostra azienda. Tuttavia, voi avete chiare responsabilità durante e dopo questa assenza.

Requisiti e struttura di pagamento

Ogni dipendente assicurata che partorisce riceve un importo giornaliero basato sull'80% del reddito medio assicurato. Il periodo di indennità è esattamente 14 settimane (98 giorni) dalla data del parto. I redditi inferiori a CHF 7'450 annui non sono assicurati.

Il pagamento viene versato direttamente sul conto bancario della madre. Voi non pagate e non rimborstate questi fondi. Dovete continuare a versare i contributi sociali del datore di lavoro (AVS, AD, SAI) come se lavorasse al suo Pensum normale.

  • Durata dell'indennità: 14 settimane dalla data del parto (esatte, non calendario)
  • Tasso di sostituzione: 80% del reddito giornaliero medio assicurato
  • Finanziamento: Regime federale di compensazione (Ufficio federale delle assicurazioni sociali)
  • Contributo datore di lavoro: Continuare i premi AVS/AD/SAI al salario normale
  • Soglia di assicurazione: Reddito annuo ≥ CHF 7'450
  • Integrazione volontaria: Potete integrare fino al 100%, ma non è obbligatorio

I vostri obblighi legali

Secondo la Legge federale sul lavoro (LAL), dovete concedere le 14 settimane di congedo senza penalità. Non può lavorare durante questo periodo. Dovete mantenere il suo contratto, l'anzianità e l'accumulo dei benefici. Il licenziamento prima, durante o subito dopo la maternità è proibito dalla legge federale.

Siete responsabili della notifica alla cassa di compensazione cantonale. Spetta alla dipendente fare la richiesta, ma può chiedere voi un prospetto paga. Fornite il documento rapidamente—ritardi nella sua documentazione ritardano il pagamento dell'indennità.

  • Concedere 14 settimane di congedo; il contratto di lavoro prosegue
  • Divieto di lavoro durante il periodo di indennità di maternità
  • Mantenere tutti i contributi sociali (AVS/AD/SAI/LPP)
  • Protezione dal licenziamento prima, durante e dopo
  • Fornire la documentazione se la dipendente la richiede
  • Informare la cassa cantonale se non presenta domanda nei termini (raro)

Errori comuni

L'errore più grande è supporre di dover pagare la differenza tra l'80% e il 100% del salario durante il congedo di maternità. Non dovete. L'80% è lo standard legale. Se integrate volontariamente al 100%, è generoso—ma non obbligatorio e crea aspettative per future dipendenti.

Un secondo errore frequente è interrompere i contributi assicurativi durante le 14 settimane. I versamenti AVS, AD e LPP devono proseguire normalmente. Lacune nei record contributivi danneggiano la sua futura pensione e i diritti alla disoccupazione. Confermate questo con il vostro provider di gestione paga prima del suo congedo.

  • Non supposte di dover colmare la differenza del 20%—è facoltativo
  • Non sospendete i contributi di sicurezza sociale
  • Non forzatela a tornare prima o a lavorare part-time
  • Non chiedete rimborso se cambia datore di lavoro dopo
  • Non usate la maternità per valutazione delle prestazioni o retrocessione
  • Non confondete indennità di maternità con congedo parentale (paternità è separato)

Domande frequenti

L'indennità di maternità copre tutte le 14 settimane o solo una parte?
Le 14 settimane decorrono dalla data del parto. L'indennità copre tutti i 98 giorni all'80% del reddito assicurato. Se la madre lavora part-time (ad es. 50% Pensum), l'indennità è calcolata sull'80% del reddito part-time, non full-time.
Che succede se vuole tornare part-time prima di 14 settimane?
Legalmente, non può lavorare durante il periodo di indennità. Se lavora, anche part-time, perde l'indennità per quel giorno. È raramente pratico. Dopo 14 settimane, può tornare a qualsiasi Pensum che convenite insieme.
Mantiene il suo titolo, livello salariale e team dopo la maternità?
Sì. Secondo la legge svizzera, deve tornare alla stessa posizione o equivalente. Il suo stipendio e Pensum tornano alle condizioni precedenti—a meno che non concordiate diversamente. La retrocessione è proibita e può costituire licenziamento ingiustificato.

Informazioni generali per i datori di lavoro svizzeri, non consulenza legale. Fai verificare da un legale tutto ciò che ha conseguenze giuridiche.

Argomenti correlati